Rappresentanza fiscale in Italia.
Ogni prodotto venduto ed ogni servizio reso nei Paesi dell’Unione Europea è soggetto al pagamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). L’IVA è un costo solo per l’utente finale, ed è invece una partita di giro per tutte le imprese che operano lungo la catena del valore di un prodotto o di un servizio. Le aziende che operano nell’Unione Europea debbono essere titolari di una partita IVA, senza la quale è impossibile gestire transazioni commerciali nazionali e internazionali.Per favorire gli scambi commerciali, la normativa comunitaria ha istituito il regime di rappresentanza fiscale. Grazie ad esso, le aziende aventi sede al di fuori dell’Unione Europea possono essere rappresentate, ai soli fini della gestione dell’IVA e quindi senza pagare imposte sul reddito, da un’azienda italiana alla quale viene assegnato un numero di registrazione IVA per conto della società estera che lo richiede.In questo modo, un’azienda che ha sede al di fuori dell’Unione Europea può adempiere agli obblighi di legge relativi all’IVA senza dover aprire una sede o una rappresentanza legale in Italia o in Europa, proprio come una qualsiasi azienda che ha sede o rappresentanza legale in un Paese UE.LOGISTICA DUE.E opera da anni quale rappresentante fiscale per diverse aziende non comunitarie, e possiede tutte le conoscenze, competenze e risorse per una rappresentanza fiscale efficiente.
La rappresentanza fiscale in Italia comporta numerosi vantaggi, tra cui:
• la garanzia del rispetto della legislazione fiscale e dell’assolvimento degli obblighi in materia di IVA locale;
• la gestione delle dichiarazioni IVA per gli scambi di merce tra Paesi UE, comprese le richieste di rimborso IVA ed eventuali dichiarazioni Intrastat;
• la produzione di una sola dichiarazione doganale import, anche in presenza di spedizioni con più destinatari finali, indipendentemente dal Paese UE in cui questi hanno sede;
• la possibilità, prevista dalla normativa, di effettuare consegne dirette ai destinatari aventi sede in Italia o nei Paesi UE;
• la possibilità, concessa agli acquirenti delle merci aventi sede in un Paese UE, di effettuare mediante l’organizzazione logistica e di trasporti del rappresentante fiscale tutti gli adempimenti operativi (ritiro nella fabbrica estera, sdoganamento, versamento dei diritti doganali, consegna al ricevitore). Ciò elimina la necessità di trattare con spedizionieri doganali, agenti spedizionieri, compagnie aeree ed altri intermediari.
• la possibilità di differire il pagamento dell’IVA sulle merci importate in regime di deposito fiscale IVA.